venerdì 18 novembre 2011
Vendita di una Pertinenza
“pertinenza”: in base a quanto scritto nell’articolo 817 del Codice Civile (“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”). Perciò, in base alla risposta al quesito n. 26-2008/T del Consiglio Nazionale del Notariato, una delle poche interpretazioni a disposizione in circolazione, la cessione separata della pertinenza destinata al servizio dell'immobile adibito ad abitazione principale non determina plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR.
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