mercoledì 16 novembre 2011

San Marino - Comunicazione

Nonostante l'introduzione della Black List, non è stato eliminato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con San Marino.
Per questo adempimento non sono previsti specifici limiti temporali; ad ogni modo la circolare del 20 Aprile 1973, che ho regolato gli scambi Italia-San Marino fino al 1993, affermava che la comunicazione doveva avvenire non oltre i 5 giorni successivi all'annotazione nei registri IVA dell'autofattura. Non sono mai state applicate sanzioni in caso di ritardo nella dichiarazione.

Nessun commento:

Posta un commento