Dal 1° Gennaio 2012 le sole persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione, aventi un'età non superiore ai 35 anni, possono avvalersi del regime dei minimi. Si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo all'opzione, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Nuovo regime dei minimi:
I requisiti per poter usufruire di queste agevolazioni sono:
- il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi 3 anni, un'attività artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o familiare (possono invece applicare il regime dei minimi coloro i quali hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- l'attività da assoggettare al regime dei minimi non costituisce la mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta (è invece ammessa la continuazione di un'attività svolta da un altro soggetto, qualora l'ammontare dei ricavi non sia superiore ad € 30.000,00);
- l'ammontare dei ricavi non deve essere superiore ad € 30.000,00.
L'imposta, sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale, è stata infatti ridotta dal 20% al 5%. Un'ulteriore agevolazione, apportata dalla maonvra, riguarda la possibilità, per l'anno in cui si accede al regime dei contribuenti minimi, di calcolare l'acconto IRPEF senza considerare il reddito derivante dall'attività professionale o di impresa.
Agevolazioni per i contribuenti ex minimi:
il comma 3 dell'art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 prevede che i contribuenti, che hanno i requisiti del vecchio regime dei minimi, ma che per effetto delle variazioni ai requisiti di accesso previsti dal Decreto non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi, possano beneficiare invece delle seguenti agevolazioni:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
- esenzione dal pagamento dell'IRAP.
Resta per questi contribuenti ex minimi l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, di emettere le fatture e certificare i corrispettivi. Il contribuente è anche soggetto agli studi di settore.
Regime contabile semplificato:
sono stati innalzate le soglie dei ricavi, perciò ora possono accedere a questo regime le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore ad € 400.000,00, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ed ad € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
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