Fusione di Società
La fusione può compiersi come fusione per incorporazione, ovvero assorbimento in una società di una o più altre. In caso di fusione per incorporazione, il patrimonio della società incorporata si trasferisce alla società incorportante, che subentra così in tutte le obbligazioni e diritti della prima.
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possiedute dalle società medesime, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute dalle incorporate medesime o dalla società incorporante, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona.
E' obbligatoria (art. 2501-septies del Codice Civile) la redazione ed il deposito di una copia dei seguenti atti nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni che precedono la decisione alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finchè la fusione sia decisa:
- un progetto di fusione (art. 2501-ter);
- le situazioni patrimoniali (art. 2501-quater);
- le relazioni degli organi amministrativi (art. 2501-quinquies);
- le relazioni degli esperti (art. 2501-sexies);
- i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione.
Il progetto di fusione è redatto dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione.
In esso devono essere presenti:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l'atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle quote, nonchè l'eventuale conguaglio in danaro, che non può essere superiore al 10% del valore nominale delle quote assegnate;
- le modalità di assegnazione delle quote che partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione è redatta dall'organo amministrativo delle società medesime. Deve riferirsi ad una data non anteriore oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di bilancio è depositato.
La relazione dell'organo amministrativo riguarda la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve indicare:
- il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto ed i valori risultanti;
- eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione degli esperti va redatta da almeno un esperto per ciascuna società e riguarda la congruità del rapporto di cambio delle quote e deve indicare i medesimi punti della relazione dell'organo amministrativo. L'esperto dev'essere scelto fra i revisori contabili o le società di revisione.
La fusione è decisa (art. 2502 c.c.) da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione assembleare. L'approvazione nella società di persone avviene con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuibile a ciascuno negli utili.
La decisione di fusione delle società di persone deve essere depositata per iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con (art. 2502-bis c.c.):
- il progetto di fusione (art. 2501-ter);
- le situazioni patrimoniali (art. 2501-quater);
- le relazioni degli organi amministrativi (art. 2501-quinquies);
- le relazioni degli esperti (art. 2501-sexies);
- i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione.
L'atto di fusione deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione entro 30 giorni nell'ufficio del registro delle imprese ove è posta la sede di ogni società partecipante alla fusione. Il deposito relativo alla società incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione (art. 2504 c.c.)
La società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Peculiarità delle Società di Persone
In caso di amministrazione disgiuntiva la fase progettuale e pre-progettuale possono essere condotte e concluse in via autonoma da un unico amministratore con la sottoscrizione ed il deposito del progetto di fusione e degli altri documenti. L'approvazione del progetto deve comunque necessariamente pervenire dalla compagine sociale.
In caso di combinazione di regole di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva l'attività progettuale della fusione rientra nell'ambito delle operazioni straordinarie, per il compimento delle quali gli amministratori dovranno agire congiuntamente.
Vi è diritto di recesso per il socio non consenziente.
L'atto di approvazione può essere stipulato anche per scrittura privata autenticata, mentre per l'atto di fusione l'art. 2504 c.c. impone la forma pubblica.
Nella società di persone la decisione si forma validamente quando si coagula intorno ad un tema il consenso della maggioranza dei soci, senza la necessità di una contestuale adunanza.
Anche qualora i patti prevedano che l'amministrazione e la rappresentanza debbano essere esercitate congiuntamente per tutti gli atti gestionali, la stipulazione dell'atto di fusione può essere validamente compiuta anche da un solo amministratore, purchè compreso fra coloro che rivestono altresì la qualità di legale rappresentante della società, unica condizione che la dottrina considera necessaria.
Il risultato del procedimento di fusione di una società di persone (art. 2501 c.c.) è:
- una nuova società di capitali;
- l'aumento del capitale sociale della società incorporante preesistente.
La necessità giurifica della relazione di stima del patrimonio della società di persone coinvolta discende dall'art. 2500-ter c.c.
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