mercoledì 16 novembre 2011

FIRR

Indennità suppletiva di clientela
 
Viene corrisposta in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto. Dev'essere calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte/dovute all'agente/rappresentante secondo le seguenti aliquote:
  • 3% sull'ammontare globale delle provvigioni/altre somme dovute
  • 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (max € 45.000,00 di provvigioni)
  • ulteriore 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 6° anno compiuto (max € 45.000,00 di provvigioni)
Nel caso in cui l'agente/rappresentante abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti (procurando sostanziali vantaggi al preponente anche dopo la cessazione del contratto), gli dovrà essere corrisposto (secondo il calcolo indicato nell'art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo):
  • 1% del valore annuo dell'incremento delle provvigioni
  • 2% del valore annuo dell'incremento (V.A.I.), nel caso in cui il tasso di incremento (T.I.) sia superiore al 100%
  • 3% del V.A.I., con T.I. > 150%
  • 4% del V.A.I., con T.I. > 200%
  • 5% del V.A.I., con T.I. > 250%
  • 6% del V.A.I., con T.I. > 300%
  • 7% del V.A.I., con T.I. >350%
Il limite massimo dell'indennità suppletiva di clientela con valore annuo dell'incremento è quello previsto dal terzo comma dell'art. 1751 del C.C.
Per quanto riguarda la normale indennità suppletiva di clientela e l'indennità di risoluzione del rapporto, non vi sono limiti massimi.
Il trattamento non è previsto nel caso in cui il contratto si scoglie per un fatto imputabile all'agente/rappresentante (neanche nel caso di dimissioni, tranne quando le dimissioni sono dovute ad invalidità permanente e totale).

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