Sulla disciplina dei compensi agli amministratori di società, si fa riferimento alla Circolare 67e del 2001 dell’Agenzia delle Entrate
Brevemente, in capo all'amministratore il compenso puo' essere
- assimilato a quello di lavoro dipendente (collaborazioni coordinata e continuativa)
- Rientrare nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendnte già esercitata (mansione prorpia del lavoro dipendente)
- Rientrare nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata (con partita IVA)
L’attività di amministratore non può essere assimilata all'ambito del lavoro autonomo quando per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali. In tal senso, cita la circolare, l'Amministrazione Finanziaria si è già espressa con la circolare n. 97/E del 9 aprile 1998.
Pertanto l’esistenza di conoscenze tecnico-giuridiche strettamente inerenti l'attività di lavoro autonomo esercitata è condizione necessaria perché possa essere giustificato un compenso a fronte di esercizio di arte e professione. La valutazione dell'inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali.
Nel caso in cui non ci fosse una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l'inerenza sussiste quando il professionista svolge l'incarico in una società o ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria attività.
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