mercoledì 16 novembre 2011

La Responsabilità (limitata) del Prestatore di Servizi IVA nella Qualifica del "Partner"

Verifica dello Status del COMMITTENTE COMUNITARIO
 
La comunicazione della P.IVA costituisce un discrimen della qualifica di soggetto o non soggetto passivo.
In caso di assenza della P.IVA:
  • il committente dichiara di aver fatto richiesta del numero di identificazione - verifica RAGIONEVOLE e NORMALE con procedure di controllo routinarie
  • il committente non dichiara il numero di identificazione - il committente non è soggetto passivo
Verifica dello Status di COMMITTENTE EXTRACOMUNITARIO
 
Si considera che il prestatore abbia agito in buona fede nel determinare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità sia un soggetto passivo se ha ottenuto un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti oppure ha uno dei seguenti requisiti:
  • numero IVA o analogo;
  • estratti stampati dal sito delle autorità fiscali competenti che ne confermino lo status di soggetto passivo;
  • numero di registrazione commerciale;
  • prove provenienti dal sito internet del destinatario attestanti che questi svolge un'attività economica.
Principio di INERENZA
 
La qualifica di soggetto passivo si estende anche per i servizi che, in parte, non hanno inerenza con l'attività svolta. Nel caso di servizio completamente non inerente, il committente è ritenuto, in linea di principio, un soggetto non passivo. Tuttavia, per il prestatore la spendita della partita IVA costituisce motivo sufficiente per considerare il cliente come soggetto passivo che agisce in quanto tale, a meno dell'esistenza di informazioni contrarie.
Servizio promiscuo: qualificato per assorbenza nella categoria dei servizi inerenti e territorialmente rilevanti, purchè non sussista pratica abusiva.
 
Verifica del LUOGO DI STABILIMENTO DEL CLIENTE
 
Localizzazione unitaria: il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ricevute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali.
Localizzazione multipla: l'attrazione del luogo di stabilimento della stabile organizzazione del cliente deve essere valutato dal fornitore esaminando la natura e l'utilizzo del servizio fornito: ovvero se il contratto, l'ordinativo ed il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e entità pagante.
FISSITA' DELLE INFORMAZIONI
 
 
In Cantiere le Modifiche al Momento di Effettuazione e Fatturazione dei Servizi B2B
La disciplina comunitaria del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Il momento di effettuazione va individuato, di regola, nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Pagamento di acconti: l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, limitatamente all'importo incassato.
Prestazione di Servizi (ITALIA): il momento di effettuazione è individuato nella data del pagamento o, se antecedente, in quella dell'emissione della fattura (art.6, comma 3 e 4, D.P.R. 633/72).
Le modificazioni conseguenti all'adozione del pacchetto IVA
Affinchè la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far si che sia il fornitore, sia l'acquirente/destinatario, dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo di imposta. (direttiva CEE 2008/117/CE)
Prestazioni di servizi generiche, il momento di effettuazione:
  • per servizi non a carattere continuativo, momento dell'esecuzione del servizio;
  • per servizi a carattere continuativo, momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti. Nel caso la durata sia superiore ad un anno, le prestazioni si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno.
Nessun rilievo assume invece, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione, l'emissione della fattura in via anticipata rispetto ai predetti eventi.
 
Le modifiche alla disciplina del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE proposte dall'emendamento
 
Le prestazioni di servizi generiche si considerano di regola effettuare nel momento in cui solo ultimate. Se di carattere periodico o continuativo, alla data del pagamento del corrispettivo.
Per i servizi di carattere non periodico nè continuativo, l'individuazione del momento dell'ultimazione del servizio non è di agevole identificazione. Problemi potrebbero verificarsi nei casi in cui il prestatore ed il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione.
 
Le modifiche alla disciplina della FATTURAZIONE proposte dall'emendamento
 
Per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo ivi non stabilito l'obbligo della fatturazione sussiste solo per quelle poste in essere nei confronti dei committenti comunitari.
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione delle prestazioni di servizi generiche rese ad un soggetto passivo in Italia da un soggetto passivo ivi non stabilito, deve rilevarsi che per tali prestazioni il debitore di imposta è tenuto, entro la data del pagamento del corrispettivo, all'emissione della fattura rilevante ai fini dell'IVA italiana, nonchè al reverse charge.
In caso di mancata ricezione della fattura del prestatore comunitario nel mese dell'effettuazione della prestazione o in quello successivo, il committente italiano dovrebbe emettere autofattura ed annotarla entro il mese seguente.
 
I profili SANZIONATORI
 
L'Amministrazoione ha ritenuto applicabile la sanzione per omessa fatturazione per le ipotesi di reverse charge (di misura variabile fra il 100% ed il 200% dell'imposta).

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