DISCIPLINA IVA
Ai fini Iva gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza.
Pertanto l'impresa ha due alternative :
A) Detrae l'Iva sull'acquisto e assoggetta ad Iva la successiva cessione gratuita.
Si rammenta che, in presenza di una cessione gratuita :
> la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni;
> la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria.
Normalmente in presenza di un omaggio la rivalsa dell'Iva non viene effettuata, rimanendo quindi a carico del cedente.
In assenza di rivalsa, per documentare l'operazione l'impresa può scegliere fra i seguenti modi alternativi :
- emettere una fattura con applicazione dell'Iva, senza però addebitare la stessa al cliente, specificando che si tratta di "omaggio senza rivalsa dell'Iva ex art. 18 DPR n. 633/72";
- emettere una autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota e della relativa imposta, specificando inoltre che trattasi di "autofattura per omaggi".
La stessa può essere singola per ciascuna cessione (autofattura immediata) oppure globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (autofattura differita).
Qualunque sia il metodo adottato è sempre consigliabile l'emissione del DDT al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività dell'impresa. - tenere il registro degli omaggi sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
DISCIPLINA IRPEF E IRES
Gli acquisti dei beni in esame dovrebbero (con il condizionale) rientrare tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2 del TUIR, dal momento che tale norma non distingue se gli stessi siano o meno oggetto dell'attività dell'impresa.
Di conseguenza risulterebbero applicabili le regole sopra illustrate.
DISCIPLINA IRAP
Per i costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio ai clienti, valgono le stesse regole sopra illustrate, ossia i costi sono :
> deducibili per i soggetti di cui all'art. 5 (rilevanza dei valori di bilancio);
> indeducubili per i soggetti di cui all'art. 5 bis (rilevanza dei valori fiscali).
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