Novità introdotte dalla direttiva n. 51/2003/CE:
- l'inclusione dei prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- l'inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza sulla sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale (substance over form), quale postulato fondamentale di bilancio dalla miglior prassi contabile nazionale ed internazionale;
- l'eliminazione delle distinzioni tra fondi rischi e fondi oneri;
- la possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali;
- la presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti in alternativa agli schemi fissati dalla IV direttiva;
- la presentazione di un rendiconto delle prestazioni o statement of performance in alternativa agli schemi di conto economico;
- l'applicazione del fair value anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari;
- la previsione di maggiori informazioni contenute nella relazione di gestione.
D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n. 32 - recepisce la direttiva comunitaria. Cosa riporta:
- la relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informazione finanziaria;
- almeno un federe resoconto, nei termini di un'analisi equilibrata ed esauriente, dell'andamento e dei risultati degli affari della società e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità degli affari della medesima;
- una descrizione dei principali rischi e delle incertezze che devono essere affrontati; (i rischi e le incertezze sono quelli tipici, interni od esterni alla gestione dell'impresa)
- riscorso ad indicatori finanziari fondamentali di prestazione (ROE, ROI, ROS ...); indicatori non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società, comprese informazioni attinenti all'ambiente ed al personale;
- vanno sempre incluse le informazioni che riguardano il personale.
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