La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8423 del 23 Febbraio 1994, ha precisato che, in caso di cessione di quote di società di persone nel corso dell'esercizio, gli utili si imputano per intero al soggetto che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (socio cessionario).
Il socio cedente non ha diritto a nessun utile.
Infatti, il diritto agli utili sorge soltanto in capo al soggetto che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto; inoltre, la produzione del reddito da parte della società, seppure progressiva in linea teorica, non è certamente continua ed unif0rme nel tempo; non è quindi razionale ipotizzare un frazionamento del reddito in base al tempo di possesso della quota. Va poi considerato che l'acquirente della quota comunque già sa che a fine anno dovrà dichiarare l'intero reddito derivante da quella quota, e ne avrà anche tenuto conto nella stessa valutazione della quota che ha inteso acquistare.
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