martedì 15 novembre 2011

Elenco Paesi Black List


L’elenco degli Stati e territori della BLACK LIST

La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001 e si articola su tre livelli:
a)      una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di indeducibilità di cui all’articolo 167 del Tuir, individuata all’articolo 1 del decreto in commento;
b)      tre Stati, elencati nell’articolo 2, cui si applica l’indeducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (tra questi, per il solo Principato di Monaco è stato adottato un criterio percentuale escludendo le società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori da detto Stato);
c)      un’ultima serie di Stati e territori individuati nell’articolo 3 cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie.
In particolare, il decreto ministeriale del 21 novembre 2001 prevede che:

Articolo 1
Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)
Per tutte le imprese
Alderney (Isole del Canale),Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro*, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

NB: in neretto e sottolineati già nel precedente DM 24.04.1992
* Malta e Cipro dal 01.05.2004 sono entrate a far parte della Unione Europea, il co. 10 dell’art 110 ed il DM 24.03.2002 individuano i paesi extracomunitari, si ritiene che i due paesi siano esclusi da tale data e non sono applicabili le limitazioni (R.M. 96/E 30/07/2004)
Articolo 2
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’articolo 1:


Elenco degli Stati a regime fiscale privilegiato (DM 23.01.2002) modificato DM 22.03.2002)
Per tutte le imprese tranne quelle escluse
1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2)
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) soppresso
4) Monaco Principato, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25 per cento del fatturato fuori dal Principato.
4bis) Singapore, con esclusione della Banca Centale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.


Articolo 3
1. Le disposizioni indicate nell’articolo 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

Per tutte le imprese indicate e per quelle con trattamenti agevolati analoghi
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2)
Antigua, con riferimento alle International Business Companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
3)
Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
4)
Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonchè con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5)
Dominica, con riferimento alle International Companies esercenti l’attività all’estero;
6)
Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
7)
Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8)
Kenya, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9)* (vedi sopra)
Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
10)
Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
11)
Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
13)
Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
13)
Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
14)
Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione dei medesimi Stati.

Nessun commento:

Posta un commento