premessa: articolo 95, commi 1 e 2, D.P.R. 633/72
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.
2. [...] I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
Poichè il fringe benefit è l'utilizzo di un immobile, occorre alternativamente predisporre un contratto di affitto o un contratto di comodato a seconda che si intenda locare l'immobile o darlo in godimento. In caso di concorso del lavoratore alle spese la somma pagata dal lavoratore concorrerà alla determinazione del reddito imponibile per il benefit.
Ai fini dell'individuazione della retribuzione annua utile per il calcolo del T.F.R. va considerato anche il controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate. Come recita l'art. 2.099 c.c., per quanto concerne gli aspetti fiscali, l'utilizzo da parte del dipendente dell'abitazione fornita dall'azienda costituisce un elemento della retribuzione in natura, la quale risulta imponibile secondo il criterio del valore normale.
Come norma particolare per la determinazione del valore del benefit, occorre tenere presente la lettera c) del comma 4 dell'articolo 51 del T.U.I.R.: per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza fra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. [...]
In merito alla deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro, si considera l'articolo 43, comma 2 , ultimo periodo del T.U.I.R.. Nel caso di fabbricati concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività:
- deducibilità integrale dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese di manutenzione, temporalmente limitata al periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento ed ai due periodi successivi;
- deducibilità integrale degli ammortamenti degli immobili di proprietà e delle spese ad essi relative, temporalmente limitata al periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento ed ai due periodi successivi.
Esempio di bene in godimento:
Rendita Catastale = 3.200,00 €
Spese Interenti l'Immobile = 1.800,00 €
Canone di Locazione Pagato all'Azienda = 0,00 €
(3.200,00 € + 1.800,00 € - 0,00 €) = 5.000,00 €
L'azienda potrà dedurre dal reddito di impresa 5.000,00 €.
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