martedì 15 novembre 2011

Corte di Cassazione - Consorzi


Sentenza della Corte di Cassazione n. 16.410 del 18 Giugno 2008
Si deve ammettere che l’adempimento delle obbligazioni consistenti, essenzialmente, nel demandare al consorzio la gestione esclusiva di determinati affari di interesse comune … , non costituisce mero spostamento della relativa contabilità in una sede estranea all’impresa (consorzio), bensì esecuzione dei patti consortili, non assimilabili, nel caso specifico, a quelli del consorzio di imprese per l’esecuzione di opere pubbliche, retti da apposite norme che prevedono il riaddebito (o il ribaltamento) alle consorziate dei costi sopportati dal consorzio; il quale, in tal caso, possiede “il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese”.
La parte di spesa, che ciascuna società affronta, non ha in se stessa la connotazione di inerenza, giacchè ogni consorziata è legittimamente richiesta di dimostrare se, e in quale misura, tale spesa si riferisce ad attività o beni propri.
L’inesistenza di un costo riaddebitato riflette i suoi effetti sulla quota addebitata a ciascuna impresa socia, rendendolo parimenti inesistente per ciascuna di esse pro quota, posto che i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate, quali spese dalle stesse affrontate per mezzo del consorzio.
Le consorziate, nei rapporti interni, possono certamente far valere l’inesistenza di quei costi addebitati loro dalla società consortile perché questa per sua natura e funzione, oltre che per scopo, non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio; allo stresso modo, la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, anche quelli per il mero funzionamento della società, sono a carico delle società consociate.
La società consortile nei rapporti interni è sempre e soltanto uno strumento operativo ma le sue operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consociate che l’hanno costituita.

Sentenze della Corte di Cassazione n. 30.055, 30.056 e 30.057 del 23 Dicembre 2008
Il contribuente non deve mai tratte vantaggi fiscali indebiti dall’utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale. Viene ribadito il principio del divieto assoluto dell’abuso di diritto.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 6.855 del 20 Marzo 2009
La relazione di tipo puramente economico-funzionale che, … , deve intercorrere tra il costo e l’impresa per consentire la deduzione, vieta di ritenere che sia sufficiente interporre tra il primo e la seconda un soggetto neutrale per togliere rilievo a quella relazione: al contrario, è proprio la presupposta neutralità del consorzio che fa persistere il legame diretto tra il costo in sé e le necessità produttive dell’impresa che ne beneficia.
Anche all’interno dei consorzi, vale il principio di inerenza, la cui applicazione deve essere comunque riferita all’attività di impresa delle singole consorziate, la cui soggettività tributaria non viene meno per il solo fatto di far parte di un consorzio. La valutazione dell’inerenza dei costi dedotti dalla consorziata non deve essere effettuata con riferimento all’attività di impresa del consorzio. Se una consorziata sopporta un determinato costo, ciò è  legittimo solo se tale costo corrisponde effettivamente ad una sua, specifica, necessità produttiva e consegue ad una sua autonoma valutazione.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 22.790 del 22 Ottobre 2009
In tema di imposizione sui redditi, la società parte di un consorzio non può dedurre tutte le spese sostenute “sulla base del patto consortile” ma solo quelle di cui può dimostrare l’attinenza con la propria attività. La Corte di Cassazione, investita della questione, premette alla decisione di merito la risoluzione dell’interrogativo se una spesa, sotto il profilo della deducibilità, dell’esistenza e dell’inerenza, debba essere valutata con riferimento diretto all’attività della società consorziata che, in base ai patti interni del consorzio, ne sopporta pro quota il relativo onere ovvero al consorzio in quanto tale.
In materia tributaria l’assunzione di obbligazioni consistenti, essenzialmente, nel demandare al consorzio, in esecuzione dei patti consortili, la gestione esclusiva di determinati affari di interesse comune (pubblicità, sicurezza, logistica … ) e nel sopportarne la spesa pro quota, non spoglia l’impresa consorziata della propria soggettività fiscale e giuridica.
Oltretutto, le spese di pubblicità sono soltanto quelle sostenute per sponsorizzare un prodotto mentre costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il nome dell’azienda; da questa fondamentale differenza deriva il regime di deducibilità.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 8.072 del Marzo 2010
Antefatto: in realtà la costruzione del consorzio sembra essere finalizzata all’evasione delle imposte: tutti gli enti diversi dalla società T sarebbero interposti fittizi e le operazioni simulate. Meccanismo di simulazione (evasione).
Legittimità della imputazione dei proventi e la indetraibilità dell’IVA a carico del consorzio: se il consorzio era effettivamente interposto di T, quest’ultimo avrebbe dovuto essere assoggettato all’accertamento e non l’interposto.
Ripartizione dell’onere della prova: la Corte afferma che se l’ufficio contesta un maggiore ammontare di ricavi, l’onere incomberebbe sull’ufficio stesso, mentre se la contestazione concerne la congruità o esistenza o inerenza dei costi, l’onere ricadrebbe sul contribuente.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 13.295 del 17 Giugno 2011
Il consorzio, nato dallo specifico contratto per le finalità (“organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”) previste dall’art. 2602 del c.c. non può e non deve avere (se vuole mantenere tale qualità soprattutto ai fini fiscali) nessun vantaggio economico per sé perché tali vantaggi (come gli eventuali svantaggi) appartengono (in aderenza alla convenuta finalità negoziale) unicamente sempre e solo alle imprese consorziate.
Le operazioni della società consortile, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle società che l’hanno costituita, sicchè tale società per sua natura, scopo e funzione, deve in defettibilmente operare, nei rapporti con le imprese consorziate, per trasparenza.
La pronuncia di legittimità osserva che il consorzio persegue uno scopo mutualistico e, pertanto, non può essere destinatario di vantaggi (o svantaggi) economici giacchè, per sua natura, deve essere unicamente diretto alla disciplina ovvero allo svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate.
Il consorzio, quale ente privo di finalità di lucro, deve provvedere al trasferimento dei costi e dei ricavi alle imprese consorziate di modo da garantire la corretta imputazione di tali proventi.

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