Gli immobili produttivi di reddito devono essere tassati secondo le indicazioni contenute nell'art. 70 comma 2 del T.U.I.R. e l'importo da assoggettare ad imposizione si qualifica come reddito diverso, a norma dell'art. 67 comma 1, lett. f del T.U.I.R.
- nel caso in cui l'immobile è locato ed il reddito derivante dalla locazione è assoggettato ad imposta nello Stato estero, occorrerà dichiarare in Italia lo stesso reddito già dichiarato all'estero. Al contribuente spetterà il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, nei limiti previsti dall'art. 165 del T.U.I.R.
- nel caso in cui l'immobile è locato ed il reddito derivante dalla locazione non è assoggettato ad imposta nello Stato estero, occorrerà indicare il canone annuale percepito al netto della riduzione forfettaria del 15%
- nel caso in cui l'immobile viene tassato nel Paese estero in base alla rendita catastale o sulla base di criteri similari, l'importo da dichiarare coincide con la valutazione netta dell'immobile effettuata nello Stato estero; anche in tal caso al contribuente spetta credito di imposta.
(FiscoOggi, 22 Marzo 2005)
art. 165 T.U.I.R.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagare a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite precedenti ammesse in diminuzione.
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che i pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
il periodo di imposta del Regno unito va, ad esempio, dal 01.04.2010 al 31.03.2011 nel caso delle società, mentre per le persone fisiche va dal 06.04.2010 al 05.04.2011 (FiscoOggi: http://fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-il-regno-unito).
Per quanto riguarda il quadro L, vanno inseriti nella sezione II-A (REDDITI DIVERSI), rigo RL10 (usufrutto o sublocazione di beni immobili), dove vanno dichiarati solamente gli importi effettivamente riscossi.
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