No, nella legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) non è stato prorogata l’agevolazione del 55% e neppure quella del 36%.
Perciò, per ora, i limiti temporali rimangono quelli già stabiliti: l’agevolazione del 55% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2011 (Legge di Stabilità 2011), mentre l’agevolazione del 36% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2012 (Legge di Stabilità 2011).
Perciò, per ora, i limiti temporali rimangono quelli già stabiliti: l’agevolazione del 55% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2011 (Legge di Stabilità 2011), mentre l’agevolazione del 36% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2012 (Legge di Stabilità 2011).
Le spese sostenute nel corso del 2011 ai fini dell’agevolazione del 55% saranno ripartite in 10 rate annuali, anziché 5 (Legge di Stabilità 2011).
Ma sono state introdotte delle novità e degli ulteriori chiarimenti.
Provvedimento n. 149646/2011 del 3 Novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate: dopo l’abolizione degli obblighi di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (dal 14 Maggio 2011), per quegli interventi che rientrano nella sfera delle detrazioni del 36%, e della indicazione separata nella fattura del costo della manodopera (D.L. 70/2011), l’Agenzia delle Entrate ha indicato i documenti da conservare:
* le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Nel caso in cui non siano previste, bisogna conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000), in cui venga indicata la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrino tra quelli agevolabili;
* la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale;
* le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
* le ricevute dei bonifici di pagamento.
Oltretutto, in un question time alla Camera dei Deputati (n. 5-05978) presentato alla Commissione Finanze, il sottosegretario all’Economia, on. Giorgetti, ha sottolineato che il limite di € 48.000,00 riguarda sia l’abitazione che le relative pertinenze (con riferimento alla risoluzione n. 124 del 04.06.2007 dell’Agenzia delle Entrate).
Infine, per effetto dei tagli lineari introdotti dal D.L. 98/2011 (Manovra di Ferragosto), la percentuale massima di detrazione per i lavori che rientrano nella sfera del 55% scenderebbe al 52%, scendendo al 41% per la sostituzione delle finestre e l’installazione di caldaie a condensazione. Vengono inoltre introdotti parametri di spesa specifici (al mq, €/kW, …) .
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