venerdì 18 novembre 2011

Vendita di un Terreno entro 5 Anni dall'Acquisto


Art. 67, comma 1, lettera b): “Sono redditi diversi: […] le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, […] nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. […]”

Dunque, anche la cessione di terreni AGRICOLI produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni.
La plusvalenza di terreni agricoli NON viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione.
Se invece l’acquisto è avvenuto per donazione, il Decreto Bersani ha introdotto la regola in base alla quale è tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione solo nel caso in cui il donante l’avesse acquistato nei cinque anni precedenti.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene documentato (da fattura del notaio).
La plusvalenza può essere tassata con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.


Art. 67, comma 1, lettera a): “Sono redditi diversi [...]: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;[…]”

La vendita di terreni EDIFICABILI, quando crea una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo che sono trascorsi cinque anni dall’acquisto, e anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione. Non vi sono eccezioni.
Non è più possibile usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%.

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