-per non pagare le imposte in Italia
-per poter legittimamente esercitare il diritto al voto
-per regolarizzare la propria posizione anagrafica
-perchè è un dovere civico
-per ottenere più facilmente i documenti di cui si potrebbe avere bisogno (carta di identità, passaporto...) presso l'Ufficio Consolare del paese di residenza
L'iscrizione all'AIRE deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento nello stato estero. Il trasferimento deve essere permanente, cioè superare l'anno solare.
La cancellazione all'AIRE avverrà automaticamente in caso di rimpatrio permanente in Italia, con contestuale re-iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente.
domenica 20 novembre 2011
venerdì 18 novembre 2011
Vendita di una Pertinenza
“pertinenza”: in base a quanto scritto nell’articolo 817 del Codice Civile (“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”). Perciò, in base alla risposta al quesito n. 26-2008/T del Consiglio Nazionale del Notariato, una delle poche interpretazioni a disposizione in circolazione, la cessione separata della pertinenza destinata al servizio dell'immobile adibito ad abitazione principale non determina plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR.
Vendita di un Terreno entro 5 Anni dall'Acquisto
Art. 67, comma 1, lettera b): “Sono redditi diversi: […] le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, […] nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. […]”
Dunque, anche la cessione di terreni AGRICOLI produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni.
La plusvalenza di terreni agricoli NON viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione.
Se invece l’acquisto è avvenuto per donazione, il Decreto Bersani ha introdotto la regola in base alla quale è tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione solo nel caso in cui il donante l’avesse acquistato nei cinque anni precedenti.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene documentato (da fattura del notaio).
La plusvalenza può essere tassata con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.
Art. 67, comma 1, lettera a): “Sono redditi diversi [...]: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;[…]”
La vendita di terreni EDIFICABILI, quando crea una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo che sono trascorsi cinque anni dall’acquisto, e anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione. Non vi sono eccezioni.
Non è più possibile usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%.
giovedì 17 novembre 2011
Risposta Finanziamento Fruttifero
yy
Spett.le xxx
Oggetto: finanziamento fruttifero
Gentile socio xxx ,
abbiamo ricevuto in data odierna la Vostra lettera del 5 Settembre 2011 con il testo qui in seguito trascritto:
“nella mia qualità di legale rappresentante del Vostro socio xxx, Vi informo che vi è stato erogato in data odierna, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca Unicredit, una somma di Euro 62.500,00 a titolo di finanziamento fruttifero di interessi.
Il finanziamento fruttifero è fatto, e dovrà essere accettato, ai seguenti patti e condizioni:
a) Misura degli interessi.
Sul finanziamento maturano interessi in misura pari al tasso 2,00%.
b) Termini di rimborso delle somme maturate
Il finanziamento infruttifero dovrà essere rimborsato al domicilio del socio entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta scritta dello stesso.
La società potrà procedere, anticipatamente al termine sopraindicato, a rimborsare parzialmente il finanziamento, anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di preavviso o di comunicazione scritta.
c) Ritardi nella restituzione delle somme
Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale nel modo ed entro il termine perentorio di scadenza di cui al precedente punto b), decorrano di pieno diritto, a titolo penale, dal giorno della scadenza a quello del pagamento, sulle somme scadute non soddisfatte, interessi moratori nella misura del 3%.
d) Regime fiscale
La condizione sub a) vale anche quale determinazione della misura, che si è convenuta pari al tasso 2,00% degli interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 1, lettera a), Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 131/1986.
Vi prego di ritornarmi copia della presente sottoscritta per accettazione.
Firmato: xxx”
Con la presente ci dichiariamo perfettamente d’accordo con il contenuto della stessa.
Distinti Saluti
Il Presidente
yy
Lettera Finanziamento Fruttifero
xxx
Spett.le yy
Oggetto: finanziamento soci fruttifero
Spettabile yy.,
nella mia qualità di legale rappresentante del Vostro socio xxx, Vi informo che vi è stato erogato in data odierna, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca Unicredit, una somma di Euro 62.500,00 a titolo di finanziamento fruttifero di interessi.
Il finanziamento fruttifero è fatto, e dovrà essere accettato, ai seguenti patti e condizioni:
a) Misura degli interessi.
Sul finanziamento maturano interessi in misura pari al tasso 2,00%.
b) Termini di rimborso delle somme maturate
Il finanziamento fruttifero dovrà essere rimborsato al domicilio del socio entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta scritta dello stesso.
La società potrà procedere, anticipatamente al termine sopraindicato, a rimborsare parzialmente il finanziamento, anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di preavviso o di comunicazione scritta.
c) Ritardi nella restituzione delle somme
Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale nel modo ed entro il termine perentorio di scadenza di cui al precedente punto b), decorrano di pieno diritto, a titolo penale, dal giorno della scadenza a quello del pagamento, sulle somme scadute non soddisfatte, interessi moratori nella misura del 3%.
d) Regime fiscale
La condizione sub a) vale anche quale determinazione della misura, che si è convenuta pari al tasso 2,00% degli interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 1, lettera a), Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 131/1986.
Vi prego di ritornarmi copia della presente sottoscritta per accettazione.
yy
Verbale CDA Conferimento Poteri
s S.r.l.
Sede Legale Milano
Capitale sociale € i
************
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO ..
Oggi, presso la sede sociale in Milano a seguito di preventivi accordi, si e’ riunito il Consiglio di Amministrazione della. per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Conferimento poteri;
2. Varie ed eventuali
Sono presenti gli Amministratori:
XXXXXXXXXX Presidente
YYYYYYYYYYYYY Consigliere
ZZZZZZZZZZ Consigliere
Assume la presidenza della riunione il Presidente, XXXXXXXXXX, il quale, constatata la valida costituzione del Consiglio in forma totalitaria, chiama a fungere da segretario e redigere il presente verbale il Sig YYYYYYYYYYYYY.
Sul primo punto all’Ordine del Giorno (Conferimento poteri), il Presidente, XXXXXXXXXX, ricorda che per effetto della costituzione della società e della nomina di un consiglio di amministrazione si rende opportuno esplicitare i poteri e le singole deleghe da attribuire ai consiglieri per dare una maggiore operativita’ e snellezza nella gestione degli affari sociali. Si apre ampia discussione al termine della quale, il Consiglio, all’unanimita’ e con la sola astensione del consigliere interessato,
delibera di
§ attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione XXXXXXXXXX ed al consigliere YYYYYYYYYYYYY, tutti i poteri per la gestione della Societa’, ivi compresi in via esemplificativa e non tassativa i poteri sotto indicati, posto i limiti previsti dall’articolo 19 dello Statuto sociale::
1. Stipulare, modificare e risolvere, con le clausole ritenute opportune, gli atti ed i contratti occorrenti per la gestione della Societa’ quali, in via esemplificativa:
a) contratti di acquisizione e prestazione di servizi in genere;
b) contratti di noleggio, trasporto, manutenzione anche di immobili, comodato, somministrazione, mandato, spedizione, deposito;
c) contratti di compravendita, anche mediante permuta totale o parziale, di hardware e software di sistema e software applicativi, macchine ed attrezzature per elaborazione e trasmissione dati, materiali di consumo ed ausiliari per elaborazione e trasmissione dati;
d) contratti di locazione finanziaria di beni mobili;
e) contratti di acquisto e di vendita di beni mobili in genere nei limiti delle ordinarie occorrenze della Societa’;
2. Stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro per qualsiasi categoria di dipendenti esclusi i dirigenti; fissare e variare per il personale di cui trattasi qualifiche, mansioni e retribuzioni nonche’ applicare sanzioni disciplinari.
3. Firmare la corrispondenza della società.
4. Acquisire prestazioni professionali in genere, stipulare contratti per rendere e richiedere servizi di consulenza.
5. Rappresentare la Societa’ davanti a qualsiasi organizzazione od ente sindacale; stipulare accordi con le organizzazioni sindacali aziendali, provinciali, nazionali, di coordinamento e con le associazioni dei lavoratori.
6. Rappresentare la Societa’ davanti ad ogni autorita’ amministrativa, nazionale, regionale o locale, compiendo presso le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, registrazioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; formulare istanze e richieste, anche di rimborsi; stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi altro atto preparatorio di provvedimenti della pubblica amministrazione; rappresentare in particolare la Societa’ presso le Direzioni Regionali delle Entrate, gli Uffici Imposte Dirette, gli Uffici Comunali inclusi quelli per i tributi locali, gli Uffici IVA, gli Uffici del Registro, gli Uffici fiscali in genere, gli Uffici Tecnici Erariali, redigendo, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, denunzie, ed ogni dichiarazione fiscale in genere e in particolare:
a) sottoscrivere tutti gli atti e dichiarazioni di qualsiasi natura e specie relativi all'imposta sul valore aggiunto istituita con D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
b) sottoscrivere tutte le dichiarazioni dei redditi, sia propri della societa’ che altrui, previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
c) sottoscrivere i certificati che la Societa’, quale sostituto d'imposta, e’ tenuta a rilasciare a terzi ai sensi dell'art. 3 DPR 29.9.1973 n. 600;
d) sottoscrivere gli atti e comunicazioni tutte di cui alla Legge 29.12.1962 n. 1745
7. Rappresentare la Societa’ nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali in tutte le pratiche ed incombenze relative ai rapporti di lavoro, compreso il versamento di tutti i contributi.
8. Rappresentare la Societa’ davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, alla Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa, alle Borse Valori, alla Pubblica Amministrazione e ad altri Enti e Uffici pubblici e privati in genere, sottoscrivere comunicazioni e/o dichiarazioni in genere.
9. Esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualsiasi titolo per qualunque ragione dovuta alla Societa’ rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto o a saldo; ritirare dalle poste, ferrovie, societa’ e ditte di trasporto lettere raccomandate ed assicurative, pieghi, pacchi e titoli vari, rilasciandone ricevute e quietanze liberatorie con i relativi scarichi.
10. Rilasciare garanzie connesse alla effettuazione di operazioni commerciali della Societa’.
11. Stipulare, pattuendo tutte le clausole opportune, modificare e risolvere i contratti di natura finanziaria con istituti di credito, ministeri ed enti pubblici e/o privati in genere, per l’apertura di conti correnti, e, in generale, porre in essere tutti gli atti e operazioni di natura bancaria e finanziaria connessi alla gestione ordinaria della Societa’.
12. Stipulare, modificare e risolvere contratti con societa’ ed istituti di assicurazione, firmando le relative polizze, con facolta’ di svolgere qualsiasi pratica inerente. Addivenire in caso di sinistro, a liquidazione di danno od indennizzo, anche in via transattiva.
13. Concorrere alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, da Enti pubblici e da privati per l'esecuzione di somministrazioni, forniture ed appalti di beni e servizi rientranti nell'oggetto della Societa’, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti e capitolati, costituire i depositi cauzionali richiesti e ritirarli, con facolta’ di sostituire a se’ procuratori speciali per tutti tali atti.
14. Rappresentare in giudizio la Societa’, sia in Italia sia all'estero, sia dal lato passivo che dal lato attivo, compresa ogni impugnazione, anche davanti alle Giurisdizioni Superiori, in qualsiasi grado e istanza, nominando, revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici.
15. Istituire, sopprimere, trasferire uffici e sedi di rappresentanza, succursali, filiali, agenzie, uffici tecnici, non aventi caratteristiche di sedi secondarie, tanto in Italia che all'estero, provvedendo ove del caso alle relative preposizioni institorie.
16. Transigere qualsiasi controversia insorta o che dovesse insorgere relativamente ai rapporti di cui ai poteri conferitigli.
I poteri come sopra conferiti saranno esercitati dai Signori XXXXXXXXXX e YYYYYYYYYYYYY disgiuntamente tra loro con firma libera preceduta dalla denominazione sociale e non obbligatoriamente dalla qualifica.
I poteri come sopra conferiti possono essere esercitati sia in Italia che all'estero.
Il tutto con promessa di rato e valido e senza che ai costituiti procuratori possano essere eccepiti indeterminatezza di mandato o carenza di poteri.
I Signori XXXXXXXXXX e YYYYYYYYYYYYY ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica.
Null’altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la riunione termina alle ore 17,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale
Il Segretario Il Presidente
YYYYYYYYYYYYY XXXXXXXXXX
mercoledì 16 novembre 2011
Amministratore di Società - Compensi
Sulla disciplina dei compensi agli amministratori di società, si fa riferimento alla Circolare 67e del 2001 dell’Agenzia delle Entrate
Brevemente, in capo all'amministratore il compenso puo' essere
- assimilato a quello di lavoro dipendente (collaborazioni coordinata e continuativa)
- Rientrare nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendnte già esercitata (mansione prorpia del lavoro dipendente)
- Rientrare nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata (con partita IVA)
L’attività di amministratore non può essere assimilata all'ambito del lavoro autonomo quando per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali. In tal senso, cita la circolare, l'Amministrazione Finanziaria si è già espressa con la circolare n. 97/E del 9 aprile 1998.
Pertanto l’esistenza di conoscenze tecnico-giuridiche strettamente inerenti l'attività di lavoro autonomo esercitata è condizione necessaria perché possa essere giustificato un compenso a fronte di esercizio di arte e professione. La valutazione dell'inerenza deve essere operata tenendo in considerazione quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali.
Nel caso in cui non ci fosse una previsione espressa contenuta negli ordinamenti professionali, l'inerenza sussiste quando il professionista svolge l'incarico in una società o ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria attività.
Opzione Consolidato Fiscale
L'opzione deve essere esercitata congiuntamente sia dalla partecipante che dalla partecipata, e deve essere comunicata entro il 16° giorno del sesto mese del primo esercizio di validità dell'opzione.
Il rinnovo dell'opzione deve avvenire in modo esplicito, con le stesse modalità previste per la prima opzione nel primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione.
La comunicazione deve esse trasmessa mediante invio telematico con l'apposito modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" . L'invio del modello è condizione essenziale e non sono ammessi comportamenti concludenti per sanare il mancato invio.
Nel modello devono essere indicati:
- la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale dei soggetti che esercitano l'opzione;
- la qualità di consolidante ovvero di consolidata rispettivamente assunta dai soggetti che esercitano l'opzione;
- l'elezione di domicilio da parte della consolidata presso la consolidante, ai fini della notifica degli eventuali atti di accertamento e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
- i soggetti che hanno eventualmente versato l'acconto in modo separato
- il criterio da utilizzare per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione .
Il rinnovo dell'opzione deve avvenire in modo esplicito, con le stesse modalità previste per la prima opzione nel primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione.
La comunicazione deve esse trasmessa mediante invio telematico con l'apposito modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" . L'invio del modello è condizione essenziale e non sono ammessi comportamenti concludenti per sanare il mancato invio.
Nel modello devono essere indicati:
- la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale dei soggetti che esercitano l'opzione;
- la qualità di consolidante ovvero di consolidata rispettivamente assunta dai soggetti che esercitano l'opzione;
- l'elezione di domicilio da parte della consolidata presso la consolidante, ai fini della notifica degli eventuali atti di accertamento e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
- i soggetti che hanno eventualmente versato l'acconto in modo separato
- il criterio da utilizzare per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione .
FIRR
Indennità suppletiva di clientela
Viene corrisposta in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto. Dev'essere calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte/dovute all'agente/rappresentante secondo le seguenti aliquote:
- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni/altre somme dovute
- 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 4° anno (max € 45.000,00 di provvigioni)
- ulteriore 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal 6° anno compiuto (max € 45.000,00 di provvigioni)
Nel caso in cui l'agente/rappresentante abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti (procurando sostanziali vantaggi al preponente anche dopo la cessazione del contratto), gli dovrà essere corrisposto (secondo il calcolo indicato nell'art. 11 dell'Accordo Economico Collettivo):
- 1% del valore annuo dell'incremento delle provvigioni
- 2% del valore annuo dell'incremento (V.A.I.), nel caso in cui il tasso di incremento (T.I.) sia superiore al 100%
- 3% del V.A.I., con T.I. > 150%
- 4% del V.A.I., con T.I. > 200%
- 5% del V.A.I., con T.I. > 250%
- 6% del V.A.I., con T.I. > 300%
- 7% del V.A.I., con T.I. >350%
Il limite massimo dell'indennità suppletiva di clientela con valore annuo dell'incremento è quello previsto dal terzo comma dell'art. 1751 del C.C.
Per quanto riguarda la normale indennità suppletiva di clientela e l'indennità di risoluzione del rapporto, non vi sono limiti massimi.
Il trattamento non è previsto nel caso in cui il contratto si scoglie per un fatto imputabile all'agente/rappresentante (neanche nel caso di dimissioni, tranne quando le dimissioni sono dovute ad invalidità permanente e totale).
Interessi Attivi su c/c Estero
Con riferimento ai conti correnti all’estero, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Nonostante ciò, deve essere indicato nell'apposita sezione (modulo RW - sez.III) l'ammontare della somma girocontata.
Gli interessi di conto corrente maturati all'estero e non trasferiti in Italia sono soggetti a imposizione sostitutiva, quindi devono essere dichiarati nella sezione V del quadro RM di UNICO 2011 (gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero - articolo 41, comma 1, T.U.I.R.). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito di imposta per le imposte pagate all'estero.
Soggetti Passivi e Territorialità delle Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi
Servizi Generici
Business to Business: il luogo di tassazione è fissato nel luogo di stabilimento del committente
Business to Consumer: il luogo di tassazione è fissato nel luogo di stabilimento del prestatore
Il soggetto passivo è individuato come chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Gli Stati, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche, mente sono considerati soggetti passivi per tutte le attività per le quali l'esclusione dalla tassazione rischierebbe di provocare distorsioni di concorrenza. Collegamento Fiscale: l'Entre assume la qualifica di soggetto passivo anche per i servizi che gli sono resi nell'ambito dell'attività istituzionale, qualora svolta nel contempo attività di natura commerciale.
Soggetto Passivo stabilito in un solo Paese: la prestazione di servizi si considera imponibile in tale Paese.
Soggetto Passivo stabilito in più di un Paese: la prestazione di servizi si considera imponibile nel Paese in cui tale soggetto passivo ha ricevuto il servizio. Nel caso di una pluralità di stabili organizzazioni, qualora non si possa individuare la S.O. beneficiaria, il prestatore può considerare che i servizi sono forniti nel luogo ove il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica.
Cessioni di Beni
Vendite a Distanza: la CEE fissa a 100.000,00 € la soglia di superamento della quale le cessioni di beni devono essere tassate nel paese di destinazione, accordando una riduzione fino a 35.00,00 €: in ogni caso, anche al di sotto di tali soglie gli operatori economici possono optare per la tassazione a destino.
Acquisti Intracomunitari: la tassazione deve, comunque, avvenire nel Paese di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, indipendentemente dal trattamento fiscale attribuito alla cessione nel Paese di partenza.
Prestazioni di Servizi
Prestazioni di Servizi Generiche: il luogo di tassazione è il luogo di stabilimento del committente soggetto passivo.
Prestazione di Servizi di Intermediazione: il luogo di tassazione è il luogo di stabilimento del committente soggetto passivo; nel caso di immobili, è il Paese in cui è sito l'immobile a cui si riferisce l'intermediazione.
Prestazione di Servizi Culturali, Artistici, Sportivi, Scientifici, Educativi, Ricreativi e Simili: le prestazioni sono considerate territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, mentre quelle di accesso sono tassate nel luogo di materiale esecuzione della prestazione.
La Responsabilità (limitata) del Prestatore di Servizi IVA nella Qualifica del "Partner"
Verifica dello Status del COMMITTENTE COMUNITARIO
La comunicazione della P.IVA costituisce un discrimen della qualifica di soggetto o non soggetto passivo.
In caso di assenza della P.IVA:
- il committente dichiara di aver fatto richiesta del numero di identificazione - verifica RAGIONEVOLE e NORMALE con procedure di controllo routinarie
- il committente non dichiara il numero di identificazione - il committente non è soggetto passivo
Verifica dello Status di COMMITTENTE EXTRACOMUNITARIO
Si considera che il prestatore abbia agito in buona fede nel determinare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità sia un soggetto passivo se ha ottenuto un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti oppure ha uno dei seguenti requisiti:
- numero IVA o analogo;
- estratti stampati dal sito delle autorità fiscali competenti che ne confermino lo status di soggetto passivo;
- numero di registrazione commerciale;
- prove provenienti dal sito internet del destinatario attestanti che questi svolge un'attività economica.
Principio di INERENZA
La qualifica di soggetto passivo si estende anche per i servizi che, in parte, non hanno inerenza con l'attività svolta. Nel caso di servizio completamente non inerente, il committente è ritenuto, in linea di principio, un soggetto non passivo. Tuttavia, per il prestatore la spendita della partita IVA costituisce motivo sufficiente per considerare il cliente come soggetto passivo che agisce in quanto tale, a meno dell'esistenza di informazioni contrarie.
Servizio promiscuo: qualificato per assorbenza nella categoria dei servizi inerenti e territorialmente rilevanti, purchè non sussista pratica abusiva.
Verifica del LUOGO DI STABILIMENTO DEL CLIENTE
Localizzazione unitaria: il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni ricevute dal destinatario, di cui verifica l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali.
Localizzazione multipla: l'attrazione del luogo di stabilimento della stabile organizzazione del cliente deve essere valutato dal fornitore esaminando la natura e l'utilizzo del servizio fornito: ovvero se il contratto, l'ordinativo ed il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e entità pagante.
FISSITA' DELLE INFORMAZIONI
In Cantiere le Modifiche al Momento di Effettuazione e Fatturazione dei Servizi B2B
La disciplina comunitaria del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
Il momento di effettuazione va individuato, di regola, nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Pagamento di acconti: l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, limitatamente all'importo incassato.
Prestazione di Servizi (ITALIA): il momento di effettuazione è individuato nella data del pagamento o, se antecedente, in quella dell'emissione della fattura (art.6, comma 3 e 4, D.P.R. 633/72).
Pagamento di acconti: l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, limitatamente all'importo incassato.
Prestazione di Servizi (ITALIA): il momento di effettuazione è individuato nella data del pagamento o, se antecedente, in quella dell'emissione della fattura (art.6, comma 3 e 4, D.P.R. 633/72).
Le modificazioni conseguenti all'adozione del pacchetto IVA
Affinchè la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far si che sia il fornitore, sia l'acquirente/destinatario, dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo di imposta. (direttiva CEE 2008/117/CE)
Prestazioni di servizi generiche, il momento di effettuazione:
Prestazioni di servizi generiche, il momento di effettuazione:
- per servizi non a carattere continuativo, momento dell'esecuzione del servizio;
- per servizi a carattere continuativo, momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti. Nel caso la durata sia superiore ad un anno, le prestazioni si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno.
Nessun rilievo assume invece, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione, l'emissione della fattura in via anticipata rispetto ai predetti eventi.
Le modifiche alla disciplina del MOMENTO DI EFFETTUAZIONE proposte dall'emendamento
Le prestazioni di servizi generiche si considerano di regola effettuare nel momento in cui solo ultimate. Se di carattere periodico o continuativo, alla data del pagamento del corrispettivo.
Per i servizi di carattere non periodico nè continuativo, l'individuazione del momento dell'ultimazione del servizio non è di agevole identificazione. Problemi potrebbero verificarsi nei casi in cui il prestatore ed il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione.
Le modifiche alla disciplina della FATTURAZIONE proposte dall'emendamento
Per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in Italia ad un soggetto passivo ivi non stabilito l'obbligo della fatturazione sussiste solo per quelle poste in essere nei confronti dei committenti comunitari.
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione delle prestazioni di servizi generiche rese ad un soggetto passivo in Italia da un soggetto passivo ivi non stabilito, deve rilevarsi che per tali prestazioni il debitore di imposta è tenuto, entro la data del pagamento del corrispettivo, all'emissione della fattura rilevante ai fini dell'IVA italiana, nonchè al reverse charge.
In caso di mancata ricezione della fattura del prestatore comunitario nel mese dell'effettuazione della prestazione o in quello successivo, il committente italiano dovrebbe emettere autofattura ed annotarla entro il mese seguente.
I profili SANZIONATORI
L'Amministrazoione ha ritenuto applicabile la sanzione per omessa fatturazione per le ipotesi di reverse charge (di misura variabile fra il 100% ed il 200% dell'imposta).
Variazioni dei Limiti per il Regime Semplificato
Le variazioni dei limiti per il regime semplificato sono contenute nel Decreto Sviluppo 2011, DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (entrata in vigore del provvedimento: 14 maggio 2011).
I nuovi criteri valgono 2011. I vecchi limiti valgono fino all'esercizio chiuso il 31.12.2010.
Contabilità semplificata:
- € 400.000,00 per le imprese esercenti attività di servizi;
- € 700.000,00 per le imprese esercenti attività diverse dalla prestazione dei servizi o che nell'anno precedente non ha superato tale a ammontare, ragguagliato sempre all'anno.
I contribuenti che esercitano - insieme - prestazioni di servizi e altre attività e non provvedono all'annotazione in maniera distinta, il limite dei ricavi da considerare per aderire al regime semplificato resta quello dei € 700.000,00.
EBITDA
L'EBITDA:
(RICAVI OPERATIVI + DIFFERENZA RIMANENZE (FINALI -INIZIALI)) - COSTO DELLA PRODUZIONE (COSTO DEL PERSONALE + COSTO MATERIE PRIME + COSTI DI ALTRI SERVIZI E MATERIALI VARI CHE RAPPRESENTANO IL CORE DELL'AZIENDA)
Rappresenta a tutti gli effetti cosa pensa il mercato dei tuoi prodotti e come reagisce alla loro messa in commercio, indipendentemente dalle scelte del management (perchè può decidere se esternalizzare la produzione e allora questi costi vanno nei costi operativi dentro l'Ebitda, oppure può produrre internamente e tu ammortizzi le immobilizzazioni nell'Ebit)
Dall'Ebitda si arriva all'EBIT togliendo gli accantonamenti e gli ammortamenti allo stesso EBITDA.
San Marino - Comunicazione
Nonostante l'introduzione della Black List, non è stato eliminato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con San Marino.
Per questo adempimento non sono previsti specifici limiti temporali; ad ogni modo la circolare del 20 Aprile 1973, che ho regolato gli scambi Italia-San Marino fino al 1993, affermava che la comunicazione doveva avvenire non oltre i 5 giorni successivi all'annotazione nei registri IVA dell'autofattura. Non sono mai state applicate sanzioni in caso di ritardo nella dichiarazione.
Mancata deduzione dei contributi - Dichiarazione ex art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005
Il contribuente deve comunicare al fondo pensionistico, entro il 31 Dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo dei contributi versati che NON è stato dedotto nella dichiarazione dei redditi, cosicché tali importi siano esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. In caso contrario, al momento dell’erogazione, il Fondo applicherà una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% su quegli importi.
Interruzione Ammortamento Immobile
riferimento: documento O.I.C. n. 16 (§ D.XI) aggiornato al 13.07.2005
Il suddetto documenti prevede che:
- l'ammortamento, in quanto costo ricorrente, deve essere registrato nella sua interezza anche nel caso in cui l'impresa abbia subito una perdita oppure anche nel caso in cui il cespite non sia stato sfruttato nei volumi previsti
- l'ammortamento dev'essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento può essere sospeso per i cespiti che non saranno utilizzati nel medio-lungo termine, ma anche nei casi di obsolescenza e alienazione.
Noleggio Automezzi
In base all'art. 164, c.1, lett.b del T.U.I.R., i costi deducibili, nella misura del 40%, di locazione e di noleggio degli automezzi sono i seguenti:
- auto: 3.615,20 €
- motocicli: 1.131,66 €
- ciclomotori: 413,17 €
Nella Circolare Ministeriale n. 48/E/1998 viene spiegato che, nel caso di noleggio full service, vi è la necessità di indicare distintamente in fattura gli importi riferibili alla quota della tariffa di noleggio ed alle spese per i servizi accessori per poter fruire della deduzione sia per gli uni che per gli altri. I servizi accessori sono deducibili anche oltre l'importo dei 3.615,20 €, sempre nella misura del 40%.
Nuovo Regime dei Minimi
Dal 1° Gennaio 2012 le sole persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa, arte o professione, aventi un'età non superiore ai 35 anni, possono avvalersi del regime dei minimi. Si potrà fruire del regime agevolato anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo all'opzione, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Nuovo regime dei minimi:
I requisiti per poter usufruire di queste agevolazioni sono:
- il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi 3 anni, un'attività artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o familiare (possono invece applicare il regime dei minimi coloro i quali hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
- l'attività da assoggettare al regime dei minimi non costituisce la mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta (è invece ammessa la continuazione di un'attività svolta da un altro soggetto, qualora l'ammontare dei ricavi non sia superiore ad € 30.000,00);
- l'ammontare dei ricavi non deve essere superiore ad € 30.000,00.
L'imposta, sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionale e comunale, è stata infatti ridotta dal 20% al 5%. Un'ulteriore agevolazione, apportata dalla maonvra, riguarda la possibilità, per l'anno in cui si accede al regime dei contribuenti minimi, di calcolare l'acconto IRPEF senza considerare il reddito derivante dall'attività professionale o di impresa.
Agevolazioni per i contribuenti ex minimi:
il comma 3 dell'art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 prevede che i contribuenti, che hanno i requisiti del vecchio regime dei minimi, ma che per effetto delle variazioni ai requisiti di accesso previsti dal Decreto non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi, possano beneficiare invece delle seguenti agevolazioni:
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
- esenzione dal pagamento dell'IRAP.
Resta per questi contribuenti ex minimi l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, di emettere le fatture e certificare i corrispettivi. Il contribuente è anche soggetto agli studi di settore.
Regime contabile semplificato:
sono stati innalzate le soglie dei ricavi, perciò ora possono accedere a questo regime le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore ad € 400.000,00, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, ed ad € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Copertura delle Perdite
I soci possono accertare che la perdita è coperta dall'utile maturato nel periodo successivo alla data di riferimento della situazione patrimoniale o sarà coperta dall'utile previsto alla fine dell'esercizio in corso. Gli amministratori predispongono una nuova situazione patrimoniale e relativa relazione da commentare in assemblea e tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale dichiarano di ritenersi adeguatamente informati e di rinunciare al termine di deposito di cui all'art. 2482-bis. Sulla base di tale nuova situazione sarà anche possibile deliberare immediatamente la riduzione in misura inferiore o non deliberare alcuna diminuzione.
Stipendi Pagati da Professionista: Cassa o Competenza?
In ordine ai criteri di determinazione del reddito occorre rifarsi alla C.M. n. 7/1496 del 30 Aprile 1977, paragrafo 37, che fornisce precisi chiarimenti. Qui viene ribadito che i professionisti determinano il proprio reddito in base al principio di cassa, tranne per alcune deroghe:
- calcolo delle quote di ammortamento di beni strumentali
- calcolo delle quote di ammortamento per spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
- deduzione dei canoni di locazione finanziaria
- deduzione della quota di TFR maturata
Perciò posso affermare che gli stipendi seguono il principio di cassa, in quanto non vi è normativa che deroghi a ciò.
Cessione Quote Infrannuale - Ripartizione degli Utili
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8423 del 23 Febbraio 1994, ha precisato che, in caso di cessione di quote di società di persone nel corso dell'esercizio, gli utili si imputano per intero al soggetto che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (socio cessionario).
Il socio cedente non ha diritto a nessun utile.
Infatti, il diritto agli utili sorge soltanto in capo al soggetto che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto; inoltre, la produzione del reddito da parte della società, seppure progressiva in linea teorica, non è certamente continua ed unif0rme nel tempo; non è quindi razionale ipotizzare un frazionamento del reddito in base al tempo di possesso della quota. Va poi considerato che l'acquirente della quota comunque già sa che a fine anno dovrà dichiarare l'intero reddito derivante da quella quota, e ne avrà anche tenuto conto nella stessa valutazione della quota che ha inteso acquistare.
Contributo di Solidarietà
DL 138/2011
Articolo 2. (Disposizioni in materia di entrate).
Comma 2
In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decretolegge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
Sono state prorogate le detrazioni del 36% e del 55%?
No, nella legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) non è stato prorogata l’agevolazione del 55% e neppure quella del 36%.
Perciò, per ora, i limiti temporali rimangono quelli già stabiliti: l’agevolazione del 55% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2011 (Legge di Stabilità 2011), mentre l’agevolazione del 36% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2012 (Legge di Stabilità 2011).
Perciò, per ora, i limiti temporali rimangono quelli già stabiliti: l’agevolazione del 55% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2011 (Legge di Stabilità 2011), mentre l’agevolazione del 36% è possibile per interventi effettuati fino al 31.12.2012 (Legge di Stabilità 2011).
Le spese sostenute nel corso del 2011 ai fini dell’agevolazione del 55% saranno ripartite in 10 rate annuali, anziché 5 (Legge di Stabilità 2011).
Ma sono state introdotte delle novità e degli ulteriori chiarimenti.
Provvedimento n. 149646/2011 del 3 Novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate: dopo l’abolizione degli obblighi di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (dal 14 Maggio 2011), per quegli interventi che rientrano nella sfera delle detrazioni del 36%, e della indicazione separata nella fattura del costo della manodopera (D.L. 70/2011), l’Agenzia delle Entrate ha indicato i documenti da conservare:
* le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Nel caso in cui non siano previste, bisogna conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000), in cui venga indicata la data di inizio lavori e si attesti che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrino tra quelli agevolabili;
* la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale;
* le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
* le ricevute dei bonifici di pagamento.
Oltretutto, in un question time alla Camera dei Deputati (n. 5-05978) presentato alla Commissione Finanze, il sottosegretario all’Economia, on. Giorgetti, ha sottolineato che il limite di € 48.000,00 riguarda sia l’abitazione che le relative pertinenze (con riferimento alla risoluzione n. 124 del 04.06.2007 dell’Agenzia delle Entrate).
Infine, per effetto dei tagli lineari introdotti dal D.L. 98/2011 (Manovra di Ferragosto), la percentuale massima di detrazione per i lavori che rientrano nella sfera del 55% scenderebbe al 52%, scendendo al 41% per la sostituzione delle finestre e l’installazione di caldaie a condensazione. Vengono inoltre introdotti parametri di spesa specifici (al mq, €/kW, …) .
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