domenica 20 novembre 2011

Italiani all'Estero: perchè iscriversi all'AIRE

-per non pagare le imposte in Italia
-per poter legittimamente esercitare il diritto al voto
-per regolarizzare la propria posizione anagrafica
-perchè è un dovere civico
-per ottenere più facilmente i documenti di cui si potrebbe avere bisogno (carta di identità, passaporto...) presso l'Ufficio Consolare del paese di residenza

L'iscrizione all'AIRE deve avvenire entro 90 giorni dal trasferimento nello stato estero. Il trasferimento deve essere permanente, cioè superare l'anno solare.
La cancellazione all'AIRE avverrà automaticamente in caso di rimpatrio permanente in Italia, con contestuale re-iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente.
 

venerdì 18 novembre 2011

Vendita di una Pertinenza

“pertinenza”: in base a quanto scritto nell’articolo 817 del Codice Civile (“sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”). Perciò, in base alla risposta al quesito n. 26-2008/T del Consiglio Nazionale del Notariato, una delle poche interpretazioni a disposizione in circolazione, la cessione separata della pertinenza destinata al servizio dell'immobile adibito ad abitazione principale non determina plusvalenza tassabile a sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR.

Vendita di un Terreno entro 5 Anni dall'Acquisto


Art. 67, comma 1, lettera b): “Sono redditi diversi: […] le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, […] nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. […]”

Dunque, anche la cessione di terreni AGRICOLI produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni.
La plusvalenza di terreni agricoli NON viene mai tassata quando l’acquisto è avvenuto per successione.
Se invece l’acquisto è avvenuto per donazione, il Decreto Bersani ha introdotto la regola in base alla quale è tassata la plusvalenza in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione solo nel caso in cui il donante l’avesse acquistato nei cinque anni precedenti.
La plusvalenza viene calcolata come differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene documentato (da fattura del notaio).
La plusvalenza può essere tassata con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.


Art. 67, comma 1, lettera a): “Sono redditi diversi [...]: le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;[…]”

La vendita di terreni EDIFICABILI, quando crea una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo che sono trascorsi cinque anni dall’acquisto, e anche nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto per successione o donazione. Non vi sono eccezioni.
Non è più possibile usufruire dell’imposta sostitutiva del 20%.

giovedì 17 novembre 2011

Risposta Finanziamento Fruttifero

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Spett.le xxx

Oggetto: finanziamento fruttifero

Gentile socio xxx ,

            abbiamo ricevuto in data odierna la Vostra lettera del 5 Settembre 2011 con il testo qui in seguito trascritto:

“nella mia qualità di legale rappresentante del Vostro socio xxx, Vi informo che vi è stato erogato in data odierna, mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca Unicredit, una somma di Euro 62.500,00 a titolo di finanziamento fruttifero di interessi.

Il finanziamento fruttifero è fatto, e dovrà essere accettato, ai seguenti patti e condizioni:

a) Misura degli interessi.
Sul finanziamento maturano interessi in misura pari al tasso 2,00%.
b)      Termini di rimborso delle somme maturate
Il finanziamento infruttifero dovrà essere rimborsato al domicilio del socio entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta scritta dello stesso.
La società potrà procedere, anticipatamente al termine sopraindicato, a rimborsare parzialmente il finanziamento, anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di preavviso o di comunicazione scritta.
c)      Ritardi nella restituzione delle somme
Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale nel modo ed entro il termine perentorio di scadenza di cui al precedente punto b), decorrano di pieno diritto, a titolo penale, dal giorno della scadenza a quello del pagamento, sulle somme scadute non soddisfatte, interessi moratori nella misura del 3%.
d)      Regime fiscale
La condizione sub a) vale anche quale determinazione della misura, che si è convenuta pari al tasso 2,00% degli interessi, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 1, lettera a), Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 131/1986.

Vi prego di ritornarmi copia della presente sottoscritta per accettazione.

Firmato: xxx”

            Con la presente ci dichiariamo perfettamente d’accordo con il contenuto della stessa.

            Distinti Saluti

Il Presidente
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